Bonus mobili ed elettrodomestici

Bonus per acquistare mobili ed elettrodomestici

Una guida al nuovo bonus fiscale per mobili ed elettrodomestici aggiornata 2022

Cosa c’è da sapere per le detrazioni 2022

LA DETRAZIONE

Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio (legge n. 178/2020, art. 1, comma 58) anche per gli acquisti che si effettuano nel 2021, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2020.

Per gli acquisti effettuati nel 2020, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2019.

COME SI OTTIENE IL BONUS

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

Si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.

 QUANDO SI PUÒ AVERE LA DETRAZIONE

La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.

Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione.

Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

GLI INTERVENTI NECESSARI PER AVERE LE DETRAZIONI

• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus

• ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza

• restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile

• manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

 

ESEMPI DI LAVORI SU SINGOLI APPARTAMENTI O PARTI CONDOMINIALI CHE DANNO DIRITTO AL BONUS

Manutenzione straordinaria

• installazione di ascensori e scale di sicurezza

• realizzazione dei servizi igienici

• sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso

• rifacimento di scale e rampe

• realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate

• costruzione di scale interne

• sostituzione dei tramezzi internisenza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare

Rientrano nella manutenzione straordinaria

Gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ad esempio:

• l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

• l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva apompa di calore

• la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento.

Ristrutturazione edilizia

• modifica della facciata

• realizzazione di una mansarda o di un balcone

• trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda

• apertura di nuove porte e finestre

• costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti 

Restauro e risanamento conservativo

• adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti

• ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio

Esempi di lavori di manutenzione ordinaria su parti condominiali che danno diritto al bonus:

• tinteggiatura pareti e soffitti

• sostituzione di pavimenti

• sostituzione di infissi esterni

• rifacimento di intonaci

• sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni

• riparazione o sostituzione di cancelli o portoni

• riparazione delle grondaie

• riparazione delle mura di cinta.


L’IMPORTO DETRAIBILE

Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020) riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

Questo vale anche quando con la cessione dell’immobile sono state trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Il contribuente potrà continuare a usufruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del bonus.

Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2020 e riferiti a lavori realizzati nel 2019, o iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito dell’agevolazione.

Bonus mobili ed elettrodomestici – GENNAIO 2021 16.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2020 per le quali si è fruito del bonus.

Il limite dei 16.000 euro (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020) riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.


I PAGAMENTI

Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.


I DOCUMENTI DA CONSERVARE

• ricevuta del bonifico

• ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)

• documentazione di addebito sul conto corrente

• fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti

NOTA ESPLICATIVA AL DECRETO 8 MARZO 2020 SUL TRASPORTO MERCI

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020

Nella situazione di emergenza che sta vivendo l’Italia una nota al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dà le indicazioni sulle spedizioni merci e servizi di logistica.

CON RIFERIMENTO AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL’8 MARZO 2020

Data la situazione eccezionale legata alla diffusione del Covid-19 in tutto il territorio nazionale italiano, riportiamo un estratto della nota al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 Marzo 2020, relativo al trasporto e spostamento delle merci:


TRASPORTO MERCI

Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

TRASPORTI TRANSFRONTALIERI

Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

(fonte esteri.it)

Riportiamo per completezza il testo integrale OCDPC interpretativa DPCM n.59 8 Marzo 2020:
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, e 645 del 8 marzo 2020 recanti “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020;

VISTI gli esiti della riunione del Comitato operativo della protezione civile in data 8 marzo 2020;

CONSIDERATO di dover garantire uniformità applicativa del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 marzo 2020;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

Articolo 1

1.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. E’ esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute.

2.
L’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 non prevede limitazioni all’attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3.
Le ulteriori misure che possono essere adottate dalle Regioni per il contenimento e la gestione dell’emergenza vanno previamente comunicate al Ministro dell’Interno, al fine di evitare sovrapposizioni nella esclusiva competenza statale relativa all’ordine e sicurezza pubblica.

4.
Le Regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Comunicati Governo Italiano